Quesito sul Diritto di famiglia e tutela dei minori. Risponde l'avvocato Luciano Natale Vinci
venerd́ 22 febbraio 2013

Quesito sul Diritto di famiglia e tutela dei minori. Risponde l'avvocato Luciano Natale Vinci

Image Domanda: Gentile Avvocato, io e mio marito, dopo un matrimonio durato 7 anni e da cui è nato un bambino che adesso ne ha nove, ci siamo separati consensualmente da tre anni. L'accordo di separazione prevede che mio marito, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, dovrebbe corrispondermi, per il mantenimento di nostro figlio, l'importo di euro 300,00.

Preciso che lo ha sempre fatto, anche se, oramai da quattordici mesi, lo fa sempre con ritardo rispetto al termine indicato nella separazione e questo mi crea spesso disagi anche perchè io sono disoccupata. Le preciso che il comportamento di mio marito non è in alcun modo dovuto a sue difficoltà economiche. Lo stesso, infatti, svolge stabile attività lavorativa alle dipendenze di una società da cui riceve regolarmente lo stipendio mensile. Esiste un modo perchè io possa avere l'importo dovuto per nostro figlio in maniera puntuale? La ringrazio, Rosaria

Pregiatissima Signora, quanto Lei riferisce mi induce a ritenere che sussistano, nella specie, i presupposti di operatività della norma di cui all'art. 156, VI comma, c.c. la quale dispone che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice possa ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Nel Suo caso, il Giudice competente, su Suo impulso ed in forza della citata norma, potrebbe ordinare al datore di lavoro di Suo marito di corrisponderLe direttamente l'importo dovuto a titolo di mantenimento del minore entro il termine indicato nell'atto di separazione. Ed invero, la norma in questione, anche per costante insegnamento giurisprudenziale, oltre che la situazione di inadempimento, sanziona anche il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato quando tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti e ciò in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi (Cassazione Civile, sentenza n. 1095 del 14 febbraio 1990).

Nel caso che ci occupa, laddove la condotta di Suo marito si protrae già da oltre un anno, il dubbio che lo stesso possa adempiere tardivamente anche per il futuro è decisamente più che fondato. La Suprema Corte di Cassazione, in proposito, ha chiarito che non è necessario dimostrare un inadempimento rilevante,  essendo sufficiente anche una serie modesta di ritardi o una certa irregolarità nei pagamenti (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 23668 dell'anno 2006 che precisa come sia sufficiente: "...la mancanza di puntualità e la irregolarità nella esecuzione dei pagamenti, talchè anche reiterati ritardi o inadempimenti parziali possono essere posti a base della richiesta ex art. 156, VI comma, c.c., di ordinare il versamento dell'assegno da parte del Giudice al datore di lavoro...").

Ne discende che l'inadempienza non richieda la gravità dell'inadempimento (Cassazione Civile, sentenza n. 4861 del 15 novembre 1989). Il principio, peraltro, è pienamente applicato anche dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Napoli, a titolo esemplificativo, chiamato a pronunciarsi in argomento, con propria sentenza del 16 gennaio 2004, così si è espresso: "il semplice ritardo nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato legittima l'emanazione dell'ordine nei confronti dei terzi - tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato - di pagare direttamente all'avente diritto" (cfr. anche Tribunale di Caltanisetta, sentenza del 7 febbraio 2011).

Avvocato Luciano Natale Vinci