Per il Consiglio di Stato è illegittima la surroga di SANTAGATA. A casa l'amministrazione GUIDA?
mercoledì 27 agosto 2008

Tursi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella udienza straordinaria del 26 agosto ha ritenuto fondate le argomentazioni di appello degli avvocati e docenti universitari Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta di Bari, per conto del consigliere comunale Annibale Santagata. Questi si era dimesso il 6 marzo, solo al fine di ottenere la sospensione e lo scioglimento dell'organo consiliare unitamente ad altri otto consiglieri (Salvatore Mario Ragazzo, Giuseppe Modarelli, Rosa Sarubbi, facenti parte con Santagata della maggioranza scaturita dalle elezioni del  27 maggio 2007, con gli esponenti dei due gruppi della minoranza: Angelo Castronuovo, Antonio Lauria, Antonio Caldararo, Salvatore Caputo, Salvatore Cosma). Tale procedura era stata attuata il 17 marzo dal Prefetto di Matera con la nomina del Commissario prefettizio. Gli stessi nove dimissionari, invece, sono stati tutti surrogati, in due tempi (Santagata il 15 e gli altri il 23 aprile) dai sette consiglieri più il sindaco rimasti in carica.

Il collegio giudicante ha ritenuto illegittima la prima surroga di Santagata e fatto chiarezza definitiva sull'iter formale e sostanziale delle sue dimissioni. Ma il Tar per la Basilicata, che aveva già fissato al prossimo 20 novembre la sentenza definitiva, era stato di diverso parere, tanto che il 18 aprile e il 7 maggio, aveva reintegrato con ordinanza tempestiva e provvisoria il sindaco Antonio Guida e la maggioranza di centro-sinistra (con gli assessori Natale Vallone, Francesco De Simone, Angelo Viviano, Pietro Santamaria, Tommaso Tauro, Francesco Salvatore Marra e il presidente del consiglio comunale Filippo Palermo), assistiti in giudizio dall'avvocato Donatello Genovese.

Con l'attuale valutazione del Consiglio di Stato, l'intricata vicenda giuridico-amministrativa e istituzionale pare giunta al termine. Le dimissioni, infatti, erano state reiterate il 6 marzo ("contemporaneamente e con atti separati") e il 14 (nelle forme "congiunte e contestuali").

l.v.