La
risposta del Sottosegretario Sen. Michelino Davico (Lega
Nord, eletto in Piemonte) alla
interrogazione scritta
(sotto riportata) del
sen. Cosimo Latronico
(PDL, eletto in Basilicata).
Sen.
Emma Bonino, presidente di turno: Il
rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale
interrogazione.
DAVICO,
sottosegretario
di Stato per l'interno.
Signora Presidente, onorevoli senatori,
il
6 marzo 2008, il segretario comunale di Tursi comunicava alla
prefettura di Matera le dimissioni di nove consiglieri comunali su
sedici assegnati, assicurando, il giorno successivo, che le firme dei
dimissionari erano state tutte apposte in sua presenza.
Il
Sindaco ed il presidente del Consiglio comunale, con nota del 13
marzo 2008, eccepivano che le citate dimissioni erano illegittime,
per la violazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2004, in
quanto le stesse non erano state presentate personalmente al
protocollo dell'ente comunale e quindi necessitavano di autentica
della firma.
Sempre
in data 13 marzo, il segretario comunale, su richiesta della
prefettura di Matera, comunicava "che i nove consiglieri
dimissionari si erano personalmente presentati, la sera del 5 marzo,
nella propria abitazione, per sottoscrivere le dimissioni dalla
carica di consigliere comunale, con espressa delega al consigliere
Annibale Santagata, per la presentazione delle stesse al protocollo
del Comune. L'indomani mattina il solo consigliere comunale Annibale
Santagata si è presentato al protocollo del Comune per
protocollare le dimissioni così formulate".
La
prefettura, in base agli atti acquisiti, il successivo 14 marzo,
rappresentava che le dimissioni difettavano sia del requisito della
presentazione personale che di valido atto di delega, rilasciato a
terza persona e debitamente autenticato.
In
data 14 marzo, gli stessi nove consiglieri comunali presentavano, al
protocollo dell'ente, nuove dimissioni. Intanto il Consiglio comunale
di Tursi, ritenendo valide le sole dimissioni del consigliere
Santaganta - perché presentate personalmente al protocollo
dell'ente il 6 marzo 2008 - provvedeva, con delibera del 15 marzo
2008, alla surroga del medesimo.
Il
17 marzo 2008, il prefetto di Matera disponeva la sospensione del
Consiglio comunale di Tursi, in attesa dell'adozione del decreto di
scioglimento del Presidente della Repubblica e nominava un
commissario per la provvisoria gestione dell'ente.
Avverso
il decreto prefettizio, il Sindaco di Tursi ha proposto ricorso al
TAR Basilicata il quale, dapprima con decreto n. 133/08 del 18 aprile
2008 e successivamente con ordinanza n. 162 dell'8 maggio, ha accolto
la domanda sospensiva. Nel merito, il TAR con sentenza del 20
novembre 2008 ha annullato il decreto del prefetto di Matera del 17
marzo 2008.
Parallelamente,
avverso la delibera di surroga del consigliere Santagata, è
stato proposto ricorso al TAR Basilicata il quale, con ordinanza n.
163 dell'8 maggio 2008, ha respinto la domanda incidentale di
sospensione. Successivamente, invece, il Consiglio di Stato, al quale
era stato proposto appello contro la citata ordinanza del TAR, con
ordinanza dell'8 luglio 2008, ha accolto l'istanza di sospensiva. Il
TAR ha quindi emesso, in data 20 novembre 2008, la sentenza dì
primo grado n. 952/08, respingendo il ricorso. Allo
stato, pertanto, la surroga del Consigliere Santagata deve
considerarsi legittima.
Dopo
la sospensiva disposta dal TAR Basilicata del provvedimento
prefettizio, l'Amministrazione comunale reinsediata procedeva, il 23
aprile 2008, alla surroga degli ulteriori otto consiglieri
dimissionari.
Contro
l'atto di convocazione del consiglio comunale per la surroga di
questi ultimi è stato proposto un ulteriore ricorso al TAR
Basilicata.
IL
TAR, dopo aver rinviato il ricorso avverso la surroga del Consigliere
Santagata e quello contro la convocazione del consiglio per la
surroga degli otto consiglieri, con la sentenza del 20 novembre 2008,
li ha respinti, ed ha respinto, altresì, il ricorso
incidentale, volto a conseguire comunque lo scioglimento del
consiglio comunale, in forza delle successive dimissioni presentate
il 14 marzo 2008.
Ciò
premesso, quest'Amministrazione non può adottare alcun
provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi
dell'articolo 141 del Testo unico degli enti locali, anche perché
non si è mai raggiunto il quorum
utile per lo scioglimento del Consiglio comunale, che il citato
articolo prevede in metà più uno dei membri dell'organo
consiliare.
LATRONICO
(PdL).
Domando di parlare.
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
LATRONICO
(PdL).
Signora Presidente, pur ringraziando l'onorevole Sottosegretario,
credo
che questo caso sia da studiare.
Si
è in presenza di una dimissione della maggioranza dei
consiglieri comunali, 9 su 16. Tra l'altro, si sono dimessi non una
volta ma più volte, finalizzando le loro dimissioni non alla
surroga, come in realtà è accaduto, ma allo
scioglimento del consiglio comunale.
Ora, invece l'attuale Consiglio comunale non ha nulla a che fare con
il pronunciamento dell'elettorato. Questi sono i fatti, asseverati
dal segretario comunale. Quest'ultimo ha confermato di avere
personalmente ricevuto all'interno della sua abitazione tutti e nove
i consiglieri comunali coinvolti e di aver accettato le loro
dimissioni.
Il
mattino seguente, per un errore dell'ufficio, è stata
convalidata soltanto la prima firma relativa al consigliere delegato,
tanto che soltanto quest'ultimo è stato surrogato. I suddetti
consiglieri, in data 14 marzo, hanno nuovamente rinnovato le loro
dimissioni innanzi al segretario comunale, per cui dopo avere
surrogato il primo anno surrogato gli altri otto. È un caso da
manuale. Nel frattempo resta
il fatto che ilconsiglio
comunale, con tutto il rispetto che merita un'Assemblea elettiva, non
è rappresentativo dell'elettorato. Governano coloro che non
sono stati eletti a governare.
Ora,
signor Sottosegretario, anche se posso comprendere l'accaduto e
l'esigenza di assicurare gli aspetti formali della vicenda, colgo
l'occasione per richiamare nuovamente alla sua attenzione e a quella
del Ministero l'esigenza di un ulteriore approfondimento.
Non è assolutamente possibile che, in presenza di una volontà
ripetuta della maggioranza dei consiglieri comunali, non si riesca a
dar corso a quanto previsto dalla legge. L'istituto
delle dimissioni, finalizzato allo scioglimento del Consiglio
comunale, non consente la surroga dei consiglieri.
Invece, non soltanto non hanno raggiunto lo scopo per cui si sono
dimessi, cioè lo scioglimento, ma sono stati finanche
surrogati.
Ora,
di fronte a questa plateale infrazione, non solo della legge ma anche
della volontà popolare, credo che il Ministero dell'interno
abbia il dovere di fare un approfondimento e di assumere gli atti
conseguenti.
Mi
permetto dunque, anche con una certa enfasi, di affidarle il compito
di individuare, secondo modalità meno burocratiche, un
correttivo che ponga fine all'intera vicenda.
Segue
l'interrogazione 3-00342
sullo scioglimento del Consiglio comunale di Tursi (Matera).
INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE
Al
Ministro dell'Interno
Premesso
che:
-
in
data 5 marzo 2008 nove dei sedici consiglieri del Comune di Tursi
rassegnavano le proprie dimissioni dalla carica di consigliere onde
provocare lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141,
comma 1, lettera b, n. 3, del TUEL n. 267/2000, ed allo scopo
redigevano nove atti di dimissioni che venivano tutti sottoscritti
alla presenza del Segretario Comunale nella sua abitazione;
-
il
giorno successivo le dimissioni venivano assunte al protocollo
comunale;
-
il
Sindaco del Comune di Tursi ed il Presidente del Consiglio comunale
con nota del 13 marzo 2008 comunicavano al Prefetto di Matera di non
ritenere l'atto idoneo a provocare lo scioglimento del Consiglio,
non recando le firme dei consiglieri dimissionari l'autentica
richiesta dall'art. 38 del TUEL, ad eccezione di quella del
consigliere delegato alla presentazione, Santagata, valida in quanto
presentatosi personalmente;
-
la
Prefettura di Matera chiedeva chiarimenti in ordine alle dimissioni
presentate;
-
con
nota del 13 marzo 2008 il Segretario comunale forniva i chiarimenti
richiesti e confermava che le dimissioni erano state apposte in sua
presenza ma a casa della sottoscritta e non nella sede comunale;
-
il
14 marzo 2008 i medesimi 9 consiglieri comunali rinnovavano con un
unico, con firme autenticate, le loro dimissioni, al fine di
provocare lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.
141, comma 1, lettera b, n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
-
il
giorno successivo, il Consiglio comunale di Tursi, con deliberazione
n. 6 del 15 marzo 2008, surrogava il solo consigliere Santagata
(ritenendo valide le dimissioni del 5 marzo 2008);
-
il
Prefetto di Matera, invece, con decreto del 17 marzo 2008,
considerate le dimissioni presentate il 6 marzo 2008 valide e
ritenendo sussistenti i presupposti per lo scioglimento del
Consiglio ex art. 141 del TUEL 267/2000, sospendeva il Consiglio
comunale;
-
sia
il decreto di scioglimento del Consiglio comunale che la
deliberazione di surroga del consigliere Santagata sono oggetto di
giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo della
Basilicata;
Considerato
che:
-
il
Consiglio di Stato, a conclusione della fase cautelare, ha sospeso
l'efficacia del decreto prefettizio, tant'è che
l'Amministrazione comunale è in carica;
-
il
massimo consesso di giustizia amministrativa ha altresì
ritenuto non valide le dimissioni presentate dal consigliere
Santagata sospendendo l'efficacia della deliberazione consiliare
di surroga;
-
il
Consiglio comunale di Tursi non avrebbe dovuto, quindi, procedere
alla surroga del consigliere, considerato che tale istituto è
previsto per l'ipotesi di semplice rinuncia individuale alla
carica e non già per l'ipotesi in cui il consigliere abbia
inteso, attraverso le dimissioni congiunte con altri consiglieri,
determinare la fattispecie dissolutoria di cui all'art. 141, comma
1, lettera b, numero 3, del TUEL 267/2000;
-
allo
stato, pertanto, la deliberazione comunale di surroga del
consigliere Santagata è priva di efficacia;
-
del
tutto valide sono, pertanto, le dimissioni rassegante il 14 marzo
2008 ed idonee a provocare lo scioglimento del Consiglio comunale;
-
alla
luce delle pronunce cautelari definitive non sussistono, quindi, più
ragioni ostative ad una delibazione sulle dimissioni ultra
dimidium
ritualmente presentate in data 14 marzo 2008;
-
è
necessario garantire che la volontà ripetuta della
maggioranza dei consiglieri comunali sia rispettata e che si
assicuri alla cittadinanza di Tursi un'amministrazione comunale
espressione dell'effettiva legittimazione popolare;
-
è,
quindi, doveroso porre in essere gli atti dovuti e procedere
all'attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio
comunale ex art. 141 TUEL senza alcun indugio atteso che l'attuale
blocco procedimentale appare inammissibile e gravemente illegittimo
anche in ragione dell'autorevolezza degli organi coinvolti
ciò
premesso l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo:
-
se
ritenga correttamente applicata nella fattispecie descritta in
premessa la normativa vigente e, in caso contrario, quali
provvedimenti intenda adottare al riguardo;
-
se
non ritenga doveroso adottare gli atti dovuti per legge e dare
seguito all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008 attivando il
procedimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera b, numero 3,
del del TUEL n. 267/2000.
Sen.
Cosimo Latronico
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