Grazie
alla potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del Dlgs
446/1997, questi possono estendere il beneficio della detrazione e
dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, in materia di Ici,
anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento
giudiziale di separazione o di divorzio, non siano assegnatari della casa
coniugale. In questi termini si è espresso l'ufficio Federalismo fiscale del
dipartimento per le Politiche fiscali con la nota n. 4440 del 3 aprile 2007,
a
seguito di un parere richiesto da un Comune in merito alla possibilità di
adottare in materia di imposta comunale sugli immobili, in applicazione della
potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446,
una disposizione con la quale assimilare ad abitazione principale l'unità
immobiliare assegnata a uno dei coniugi a seguito di provvedimento di
separazione coniugale o di divorzio, ai fini dell'applicazione della detrazione
e dell'aliquota ridotta al coniuge non assegnatario che sia in tutto o in parte
titolare del diritto di proprietà dell'immobile stesso.
A
tal proposito, è utile sottolineare, come da ultimo ribadito ancora una volta
dalla Corte di cassazione (sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007; vd. "L'ex
coniuge lascia la casa ma paga l'Ici" su FISCOoggi del 10 aprile
2007), che la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al Dlgs
30 dicembre 1992, n. 504, attribuisce soggettività passiva ai titolari del
diritto di proprietà o di diritti reali su cosa altrui e che "il diritto riconosciuto al coniuge, non
titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con
il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di
separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e
non già di diritto reale". Infatti, secondo i giudici di legittimità,
la natura di imposta patrimoniale e reale dell'Ici, la circostanza che gli iura in re aliena costituiscono un numerus clausus e la considerazione che
la soggettività passiva di qualsiasi imposta deve essere determinata sulla base
delle specifiche disposizioni che la regolano ostano alla configurabilità di
una soggettività passiva in capo al coniuge affidatario in mancanza di uno dei
presupposti di cui all'articolo 3 del Dlgs 504/1992.
In
tal senso, anche l'Amministrazione finanziaria, che già nelle istruzioni per la
compilazione della dichiarazione Ici per l'anno 2004 aveva eliminato il coniuge
assegnatario dall'elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione.
Il
dipartimento, con la nota in commento, ha evidenziato, in sostanza, come via
sia una situazione di illogica esclusione dai benefici per il coniuge
proprietario dell'immobile ma non assegnatario dello stesso a seguito di
provvedimento di separazione coniugale o di divorzio. Infatti, premesso come
già detto, che la soggettività passiva Ici permane in capo al titolare del
diritto di proprietà dell'immobile, che deve corrispondere il tributo in base
alla propria quota di possesso, il coniuge non assegnatario della casa
coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, deve pagare
l'imposta senza poter usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per
abitazione principale. Ciò poichè, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del
Dlgs 504/1992 (così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 173, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296), per abitazione principale si deve
intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del
contribuente.
Tanto
premesso, il dipartimento, rilevando tale situazione, al "fine di rendere più razionale il sistema
delle agevolazioni previste per l'abitazione principale", con la nota
in rassegna ha dato il via libera ai Comuni alla possibilità di estendere, per
via regolamentare, il beneficio della detrazione e dell'aliquota ridotta
prevista per l'abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi
che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano
assegnatari della casa coniugale. Ciò al fine di giungere a un'imposizione più
equa nei confronti di un soggetto che, non per un fatto dipendente dalla
propria volontà ma a causa di un provvedimento giudiziale di assegnazione della
casa coniugale, non può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione
principale. Oltretutto, la prospettata disposizione regolamentare non contrasterebbe,
in quanto rientrante nel potere regolamentare riconosciuto in via generale agli
enti locali dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997, con quanto previsto dal comma
1, lettera e), dell'articolo 59 dello stesso decreto legislativo, il quale
prevede che i Comuni, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52,
possono "considerare abitazioni
principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela", nulla
dicendo in ordine a un'eventuale estensione ad altri soggetti, quali appunto il
coniuge o gli affini.
Leonardo D'ALESSANDRO
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