Che cos'è una
Fondazione in House di F.S. DI GREGORIO
Nasce
una Fondazione in House "la
Rabatana" con sede a Tursi in Via Pietro
Giannone, dove il Comune di Tursi, il Comune di Aliano e altri soggetti
privati, costituiscono un "nuovo modello" di gestione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico. Muove da qui la nostra riflessione, per considerazioni di ordine generale.
È noto, solo
agli addetti ai lavori, che le fondazioni in House (o di partecipazione)
dovrebbero essere no profit e che si può aderire apportando denaro , beni materiali
o immateriali, professionalità o servizi. Dovrebbe essere essenzialmente
un istituto non lucrativo, ma ad esso possono accostarsi anche organismi
lucrativi in modo strumentale ed accessoria agli scopi statutari della
Fondazione. Pertanto la Fondazione in House può incaricare i propri
organismi societari (Imprese,
professionalità, etc.) per svolgere direttamente attività e/o lavori in via
strumentale a quella istituzionale.
I profitti rivenienti dalle prestazioni
effettuate dagli organismi societari sono oggetto di una gestione separata, con
i vantaggi fiscali che ne derivano (ex art. 460/97) con conseguente possibilità
di riutilizzare il denaro "risparmiato". Con questo procedimento e con la
nascita di Fondazioni di Partecipazione e/o in House un'attività commerciale
viene convertita in non profit, perché elevata al livello superiore della
promozione dell'attività culturale. In sostanza una sorta di privatizzazione
delle funzioni pubbliche.
Nel caso di Fondazioni in House il fine non è creare
partnership che possano dare un valore aggiunto, ma si tratta di una sorta di esternalizzazione posta in
essere dalla Pubblica amministrazione
che trasferisce alla fondazione funzioni precedentemente svolte
dall'Ente locale di riferimento. Non siamo ufficialmente a conoscenza della
compagine sociale della Fondazione "la Rabatana", se escludiamo i due Comuni
interessati e il nominativo del Presidente, però sono certo che come altre
fondazioni di partecipazione al suo interno vi è la presenza di imprese
operative, che possono essere di costruzioni, turismo, di servizi,
progettazione, forniture etc.
A questo
punto, però nasce il problema di una loro utilizzazione per la Fondazione di
cui fanno parte, in quanto si tratta di imprese e/o professionisti ovviamente
ben note alla Fondazione che possono
offrire condizioni economiche di favore. Tuttavia con il nuovo codice sugli
appalti la Fondazione e non più l'Ente Pubblico si qualificherebbe come
"soggetto aggiudicatore" diretto ai propri soci (noti con la formula inglese dell'affidamento
in House) da considerarsi giuridicamente eccezionali, si tratta dunque di
verificare, caso per caso, se i caratteri delle fattispecie ricadono
effettivamente nel divieto di affidamento diretto.
Infine occorre sottolineare
che la Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti pare non
ritenere la fondazione lo strumento più idoneo per la gestione di servizi
pubblici di rilevanza economica (ma a ben vedere anche per quelli privi di tale
rilevanza), considerato che la fondazione per la sua natura e per
l'elemento patrimoniale che la caratterizza male si concilia con
il requisito del "controllo analogo" a quello esercitato sui propri
organi/uffici previsto dalla disciplina comunitaria
per l'affidamento in house dei servizi. Non bisogna quindi
dimenticare che viene garantito il controllo dello Stato sulle attività svolte
dalle persone giuridiche private attraverso la vigilanza prevista dall'art. 25
del Codice Civile.
Arch.
Francesco Silvio Di Gregorio
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