D. -Gentilissimo Avvocato, io e
mio marito, dopo soli 6 mesi di matrimonio, abbiamo deciso di separarci. Entrambi
vorremmo procedere con una separazione di tipo consensuale ma prima di
accettare le condizioni che mio marito mi ha proposto vorrei un chiarimento. Lo
stesso sostiene che data la brevissima durata del nostro matrimonio non sarebbe
tenuto a corrispondermi l'assegno di mantenimento. Cosa dice la legge in
proposito? Specifico che io sono
casalinga e sono priva di redditi mentre mio marito è un libero professionista
con notevoli possibilità economiche. (La
ringrazio, Antonietta)
R. - Pregiatissima
Signora, la breve durata del matrimonio non impedisce, in sede di separazione,
il riconoscimento dell'assegno di mantenimento se, ovviamente, sussistano gli
elementi costitutivi del medesimo.
Tali
elementi, come noto, sono rappresentati dalla non addebitabilità della
separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte dello
stesso, di adeguati redditi propri che permettano di conservare un tenore di
vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e, infine, dalla
sussistenza di uno squilibrio economico tra le parti.
La durata del
matrimonio, contrariamente a quanto ritenuto da Suo marito, non rientra tra gli
elementi costitutivi del diritto all'assegno di mantenimento e, riguardo ad
esso, non ha alcuna efficacia preclusiva né può escluderne la eventuale
spettanza.
E' comunque
opportuno evidenziare che la durata del matrimonio rappresenta un parametro
utilizzabile in sede di quantificazione dell'assegno divorzile, così come
espressamente previsto dall'articolo V, comma VI, della Legge n. 898 del 1970.
Per ragioni
di completezza, devo specificare che, secondo alcune pronunce della Corte di
Cassazione (ex multis sentenza del 22
ottobre 2004, n. 20638), laddove la breve durata del matrimonio abbia
concretamente impedito la piena realizzazione di una effettiva comunione di
vita, sia di carattere materiale che spirituale, il giudice della separazione
deve necessariamente tenere conto di tale circostanza ai fini della
determinazione del quantum dell'assegno
di mantenimento.
Avv. Luciano Natale Vinci
Studio Legale Vinci
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