Sul "Diritto di famiglia e
tutela dei minori", l'avvocato Luciano Natale Vinci
Domanda: Gentile Avvocato, il
mio matrimonio, dopo 15 anni, è oggi segnato da una profonda crisi dovuta al
fatto che mio marito mi abbia nascosto, per oltre un anno, di essere affetto da
una malattia grave e contagiosa, così esponendomi, tra l'altro, a rischi,
fortunatamente non concretizzatisi, per la mia incolumità fisica.
La sua
superficialità e le sue menzogne hanno
irrimediabilmente compromesso la fiducia che avevo nei suoi confronti e,
oramai, non credo più nella possibilità di potere salvare il nostro matrimonio.
Ho dunque deciso di chiedere la separazione. Secondo Lei sarebbe fondata una
domanda di addebito della stessa in capo a mio marito?
Risposta: Ai fini di poterLe dare una risposta esaustiva, devo
necessariamente premettere che l'articolo 143 del codice civile individua nella
fedeltà uno dei principali obblighi che i coniugi reciprocamente si assumono
attraverso la contrazione del vincolo nuziale. Va immediatamente sottolineato
che tale obbligo, con il mutare dei tempi, del contesto sociale e culturale e
dello stesso assetto normativo, ha assunto contenuti diversi e, se in passato
veniva letto in un'accezione meramente materiale e, quindi, come astensione da
rapporti sessuali o sentimentali con persona diversa dall'altro coniuge, nel
sistema vigente il dovere di fedeltà ha oramai perso questi connotati riduttivi
e deve essere inteso come vicendevole dedizione, fisica e spirituale, che
comporti una lealtà reciproca.
In questa rinnovata prospettiva, dunque, la
fedeltà non può più essere grossolanamente e banalmente intesa solo come
divieto di adulterio, come mero ius in
corpus del coniuge a cui la fedeltà è dovuta, ma va interpretata come
dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro e, in estrema sintesi,
come lealtà. In tal modo, il suddetto dovere è divenuto, per ciascun coniuge,
un impegno a non tradire la fiducia reciproca, ad agire nel rispetto dell'altro
con sincerità. Muovendo da tali premesse, la condotta di Suo marito, senz'altro
sleale e che peraltro l'ha esposta a rischi per la Sua salute, integra
sicuramente ipotesi di violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo
143 del codice civile.
Deve infatti considerarsi contrario allo spirito del matrimonio
il comportamento del coniuge che tenga celata all'altro la contrazione di
malattie contagiose o, comunque, potenzialmente idonee ad incidere sul sereno
svolgimento del rapporto coniugale. Se il comportamento di Suo marito ha reso
oramai intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale ben potrà
chiedere, dunque, che la separazione giudiziale gli venga addebitata.
Avv. Luciano Natale Vinci
|